Come noto, la Legge n. 162/2021 ha introdotto la certificazione della parità di genere, che mira a valorizzare le misure adottate nelle aziende in tema di:

  • pari opportunità di crescita;
  • parità salariale a parità di mansioni;
  • politiche di gestione delle differenze di genere;
  • tutela della maternità;
  • politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro.

La Legge n. 234/2021 ha reso strutturale la misura, incrementando, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo ad essa destinato.

Il 16 marzo 2022 è stata emanata la prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022, che detta le linee guida per implementare il sistema di gestione per la parità di genere.

Le norme prevedono poi l’emanazione di una serie di decreti attuativi, uno dei quali porta la data del 20 ottobre 2022 e demanda ad un apposito provvedimento dell’INPS la determinazione dei criteri operativi per l’erogazione dello sgravio fiscale previsto dalla legge. L’INPS ha all’uopo diramato la Circolare 27 dicembre 2022, n. 37.

È appena il caso di ricordare che le agevolazioni e i sistemi premiali previsti per chi si certifica sono:

  • uno sgravio contributivo pari all’1% dell’ammontare complessivo dei contributi dovuti annualmente per il personale in forza, con un limite massimo di 50mila euro annui. Lo sgravio è riconosciuto su base mensile per tutti gli anni di mantenimento della Certificazione;
  • un punteggio premiale per la concessione di aiuti di Stato e/o finanziamenti pubblici in genere;
  • nei bandi di gare per l’acquisizione di servizi e forniture, il possesso della certificazione determina un miglior posizionamento in graduatoria.

Soggetti interessati

I soggetti che posso beneficiare delle citate agevolazioni sono:

  • i datori di lavoro privati;
  • gli enti pubblici economici, compresi gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • gli IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ex articoli 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica e quelli industriali;
  • gli enti morali e quelli ecclesiastici.
Condizioni essenziali

I soggetti sopra descritti devono però rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • non presentare violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, devono essere in regola con la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile normato dal Decreto 29 marzo 2022.

Soggetti esclusi

La Circolare chiarisce che non possono invece accedere all’agevolazione in esame i seguenti soggetti:

  • le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali enti pubblici economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni;
  • la Banca d’Italia;
  • la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
  • le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici.

Ammontare dello sgravio

Come detto in premessa, i soggetti interessati possono beneficiare di uno sgravio della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio viene riparametrato su base mensile e la soglia massima di esonero è pari ad € 4.166,66 (€ 50.000,00/12).

Tuttavia, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che, per il 2022 sono complessivamente pari ad € 50 milioni. Nel caso in cui le risorse risultino insufficienti rispetto alle istanze presentate, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti aventi diritto.

Voci escluse

La Circolare offre un importante chiarimento rispetto a cosa debba intendersi per “contribuzione previdenziale complessivamente dovuta” su cui è legittimo chiedere lo sgravio.

Va infatti tenuto presente che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (cosiddetto Job acts);
  • il contributo, se dovuto al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano – Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, Legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della Legge n. 388/2000;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.
Normativa in materia di aiuti di Stato e e cumulabilità

Nella Circolare viene chiarito che per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, non si assoggetta alla disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Inoltre, lo sgravio è di per sé cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre norme, salvo che queste ultime non prevedano specifiche clausole di esclusività o divieto di cumulo.

Periodo di fruizione

L’esonero può essere fatto valere in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere e decorre dal primo mese di validità della stessa.

In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura agevolativa.

Procedimento di ammissione all’agevolazione

Si propone un’utile tabella che riassume le modalità operative che interessano il procedimento di fruizione dello sgravio contributivo che si sta analizzando.

Modalità operative e adempimenti per chi ha conseguito la certificazione entro il 31/12/2022

Presentazione domanda all’INPS sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, esclusivamente con il modulo di istanza on-line PAR_GEN
Termini di presentazione Dal 27 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023
Informazioni contenute nella domanda 1) dati identificativi del datore di lavoro;
2) retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
3) aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
4) forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
5) periodo di validità della certificazione;
6) la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione.
Esito elaborazione istanze da parte dell’INPS Dopo il 15 febbraio 2023, l’INPS comunicherà l’esito e la domanda presentata risulterà:

  • accolta” se verrà riconosciuto l’intero importo;
  • accolta parziale” se i fondi saranno insufficienti e sarà necessario riparametrare l’importo concesso.
Codice di autorizzazione Alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
Esposizione dei dati di fruizione nel flusso EMENS a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo dell’esonero da conguagliare.

NB: Per il recupero delle mensilità pregresse, valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione  L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Si rinvia alla Circolare per alcuni casi particolari di presentazione.

 

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